Fondo di solidarietà per il sostegno del personale delle aziende di trasporto pubblico
Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, rubricato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive integrazioni e modifiche, ha stabilito, che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato, di erogare prestazioni integrative di prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e di sostenere attività formative.
Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 8 luglio 2013 tra ASSTRA, ANAV e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI e FAISA CISAL è stato convenuto di costituire il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico” ai sensi del citato articolo 3, comma 4, della legge n. 92/2012.
Il predetto accordo è stato recepito, con decreto n. 86985 del 9 gennaio 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che ha istituito presso l’Inps il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico (allegato n. 1).
Il suddetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2015.
Si precisa che il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ha abrogato i commi da 4 a 19-ter e da 22 a 45, dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Inoltre, il comma 5 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che “laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio (…) all’articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto”.
Il citato decreto n. 148/2015 ha introdotto alcune modifiche nell’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà in conseguenza delle quali, a norma dell’articolo 26, comma 7, l’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti. La soglia dimensionale così individuata per la partecipazione al fondo è verificata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. Sono state, inoltre, modificate le prestazioni erogabili dai Fondi di solidarietà.
I Fondi già istituiti o adeguati alla disciplina di cui all’articolo 3 della legge n. 92/2012 devono, altresì, adeguarsi alle disposizioni del comma 7 dell’articolo 26 del Decreto legislativo n. 148/2015, entro il 31 dicembre del 2015. In caso contrario, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale previsto dall’articolo 29 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di solidarietà non adeguati vengono trasferiti al Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del Decreto legislativo n. 148/2015.
Ecco il link della Circolare Inps n. 27 del 11-02-2016
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