Appalti, attenti all’appaltatore se fallisce paga il committente
24/10/2007 – La Corte applicando la norma di cui all’art. 1676 cod. civ. ha rilevato che la “ratio legis” e’ quella di garantire agli ausiliari dell’appaltatore – proprio in relazione ad una attivita’ lavorativa prestata per l’esecuzione dell’opera o del servizio appaltati al loro datore di lavoro – il pagamento della retribuzione dovuta per quella determinata attivita’, in modo da sottrarre il soddisfacimento del relativo diritto al rischio dell’insolvenza del debitore, dando la possibilita’ di agire direttamente nei confronti del committente.
Cassazione -Sezione Lavoro- sentenza n. 22304 del 24 ottobre 2007
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