Straordinario spetta sempre se il lavoratore rimane a disposizione del datore di
20/04/2004 – Il lavoro discontinuo è caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente o non rimane assoggettato ad alcun obbligo specifico di facere e, può, quindi, ricostituire le proprie energie psicofisiche; oppure è tenuto, durante le pause di attesa, a rimanere a disposizione del datore di lavoro. Nel primo caso egli non ha diritto ad alcun compenso per lavoro straordinario, anche se le pause di attesa eccedano l’orario normale di lavoro, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto collettivo di lavoro; nel secondo caso, invece, se la pausa di attesa eccede l’orario normale di lavoro, il lavoratore ha comunque diritto al compenso per lavoro straordinario o ai sensi dell’art. 2108 c.c. o secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
Corte di Cassazione -Sezione Lavoro- sentenza n. 7577 del 20 aprile 2004
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