Licenziamento disciplinare, inefficacia della sentenza penale
24/10/2003 – Il giudice del lavoro adito con impugnativa del licenziamento, ove pure comminato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non e’ affatto obbligato a tener conto dell’accertamento contenuto nella sentenza penale ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall’esito del procedimento penale .in ogni caso la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento per giusta causa deve essere operata dal giudice civile alla stregua della ratio degli artt.2119 c.c. e art.1 L.604/66 e cioè tenendo conto dell’incidenza del fatto commesso sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavoro, indipendentemente dal giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fini penali.
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