Le mamme assunte non sono obbligate a dire di esserlo
06/07/2002 – La lavoratrice incinta non è tenuta a comunicare il suo stato al datore di lavoro al momento dell’assunzione, e non può essere licenziata per averlo taciuto. Difatti il licenziamento non può avvenire nei seguenti quand’anche: a) la lavoratrice sia stata assunta a tempo determinato; b) abbia omesso di informare il datore di lavoro in merito al proprio stato interessante, pur essendone a conoscenza al momento della conclusione del contratto di lavoro; c) a motivo della gravidanza non sia più in grado di svolgere l’attività lavorativa per una parte rilevante della durata del contratto
Corte di Cassazione -Sezione Lavoro- sentenza n. 9864 del 6 luglio 2002
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