Agevolazioni contributive per assunzione disabili
19/11/2001 – L’Inps fornisce istruzioni operative per il conguaglio delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili. Tali agevolazioni sono state previste al punto 1, la legge n. 68/1999. L’art. 13 della citata legge stabilisce le seguenti tipologie di agevolazione:
- beneficio al 100%, per 8 anni, per ogni disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni;
- beneficio al 50%, per 5 anni, per ogni disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%
Si sottolinea che la riduzione contributiva attiene esclusivamente alla quota a carico del datore di lavoro, mentre la quota relativa al lavoratore è interamente dovuta.
INPS, circolare n.203 del 19 novembre 2001
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