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Nuovi termini di presentazione delle domande di Cigo

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Nuovi termini di presentazione delle domande di Cigo

Nuovi termini di presentazione delle domande di Cigo

L’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10 dello stesso articolo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 183 del 2014, il Governo può adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 pubblicato nella G.U. del 7.10.2016 nell’attuare la suddetta previsione stabilisce disposizioni integrative e correttive integrative, tra gli altri, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
In attesa dell’adozione della circolare attuativa, al fine di consentire la tempestiva applicazione della nuova disciplina, introdotta con il suindicato decreto legislativo, relativa al termine di presentazione per le domande di CIGO concernenti gli eventi oggettivamente non evitabili, si forniscono le seguenti indicazioni .

Termine di presentazione della domanda per eventi oggettivamente non evitabili.

L’art. 2, comma 1 lett.a), del decreto legislativo 185 del 2016 prevede che all’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 148 del 2015 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento».
Tale integrazione ha effetti diretti sia sulla prestazione di integrazione salariale ordinaria, sia sulla prestazione dell’assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà al quale, in virtù del richiamo stabilito dall’art. 30, c. 1, del D.lgs 148 del 2015, si applica nei limiti della compatibilità la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria.

a. Integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

 Dal punto di vista operativo, pertanto, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di CIGO aventi le causali contrassegnate dai seguenti codici evento, relativi appunto ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE):
1             Motivi meteorologici-Settore industria
2             Motivi meteorologici-Settore edilizia
3             Incendi, crolli o alluvioni
4             Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità

La suddetta norma si applica alle domande presentate dall’8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016.
L’estensione del termine di presentazione della domanda di CIGO per le sopra elencate casistiche realizza una significativa semplificazione in termini procedurali a carico delle aziende.
Le aziende, infatti, potranno presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.

Esempi.
Per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 25 ottobre 2016, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e tre gli eventi scade il 30 novembre 2016, a seguito della introduzione della nuova disciplina.
La sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 11 novembre 2016 può essere richiesta in un’unica domanda entro il 31 dicembre 2016.

Circa la connessa problematica dell’allegazione dei bollettini meteo, si evidenzia che il maggior arco temporale messo a disposizione dalla riforma e la suddetta possibile unificazione in un’unica istanza di più eventi meteo, facilita e semplifica i connessi adempimenti probatori; il bollettino meteo infatti potrà interessare un maggior arco temporale e le aziende potranno avere a disposizione un tempo più congruo per ottenere questa documentazione probatoria.

b. Fondi di solidarietà bilaterali

Come accennato in premessa, l’integrazione all’art. 15, c. 2, del D.lgs 148/2015 ha riflessi anche sulla disciplina dell’assegno ordinario garantita dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Nello specifico, a differenza della cassa integrazione guadagni ordinaria, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di assegno ordinario per le causali relative ad eventi oggettivamente non evitabili relativamente a:

1.            incendi, crolli o alluvioni;
2.            impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità

Ciò in virtù del fatto che, in linea generale, per i Fondi di solidarietà costituiti ex art. 26 del D.lgs 148/2015 e per espressa disposizione normativa per il Fondo di integrazione salariale (art. 29, c. 3), le intemperie stagionali non sono eventi integrabili.

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