DM10/2 in INTERNET
30/10/2001 – Finalmente il processo di “telematizzazione” ha investito anche l’Inps. Per trasmettere telematicamente le denunce DM10/2 a mezzo INTERNET occorre preliminarmente richiedere ad una sede INPS l’abilitazione alla trasmissione. Il datore di lavoro avanzerà la richiesta presso la sede INPS territorialmente competente, mentre il Consulente (ovvero l’associazione di categoria o il CED) presenterà la richiesta per uno o più datori di lavoro presso una qualsiasi sede INPS. In tutti i casi la richiesta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro.
Inoltre, i datori di lavoro, pur se hanno delegato un soggetto terzo alla trasmissione telematica della denuncia mod. DM10/2, potranno richiedere presso la sede INPS territorialmente competente l’abilitazione alla CONSULTAZIONE delle denunce trasmesse.
Ottenuto il PIN l’utente automatizzato provvederà, in via preliminare, a prelevare dal sito dell’INPS (www.inps.it, sottomenu “SOFTWARE”) il software di controllo, in versione DOS (il software sul CD in versione WINDOWS, viene distribuito dalle sedi INPS).
Dopo aver ricevuto l’autorizzazione ed entrato in possesso del software di controllo Inps, si procede alla trasmissione dei dati, accedendo sempre al sito WEB dell’INPS, nella sezione “SERVIZI PER UTENTI REGISTRATI” sottomenù “AZIENDE E CONSULENTI”.
Innovazione delle innovazioni (molto interessante specie agli “internauti”) è quella che consente alle aziende e ai Consulenti, mediante l’opzione “Estratto Conto Aziendale”, di accedere ai dati di propria pertinenza presenti negli archivi INPS. In tale “area” si potranno consultare le situazione anagrafiche, i dati relativi all’inquadramento, le coperture contributive e tutte quelle informazioni per le quali il Consulente (e/o le singole aziende) era costretto a rivolgersi alla sede territorialmente competente.
Per coloro che si avvalgono del sistema INTERNET è data possibilità di differimento del termine di presentazione delle denunce modello DM10/2 fino all’ultimo giorno del mese di scadenza del termine legale previsto per il pagamento dei relativi contributi (quindi non entro il 16 del mese).
Per i DM10/2 insoluti, le aziende non saranno più tenute alla presentazione delle denunce anche in formato cartaceo, basterà l’invio del modello telematicamente.
Per quanto concerne il “Quadro -I- del modello DM10/2 – Dichiarazione del datore di lavoro”, al fine di acquisire le dichiarazioni di responsabilità, nei casi di presentazione INTERNET, acquisterà valore a tali scopi la dichiarazione di responsabilità che viene allegata, all’atto della richiesta di abilitazione alla trasmissione dei modelli DM10/2 tramite INTERNET, al modulo di richiesta del PIN.
INPS, circolare n.191 del 30 ottobre 2001
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