Cu/770: La Fondazione Studi chiarisce i casi particolari per la trasmissione telematica
Sono giunte numerose richieste di chiarimento sulla possibilità di procedere, anche dopo il 7 marzo 2017, alla trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi qualora queste contengano dati relativi a contribuenti esclusi dal 730 precompilato.
Il dubbio, in particolare, riguarda il caso in cui il professionista abbia provveduto a trasmettere le certificazioni uniche dei redditi dopo il 7 marzo 2017 e voglia procedere alla trasmissione del modello 770/2017 separatamente da quello che invia un altro professionista.
Per rispondere al quesito si precisa che l’Agenzia delle Entrate, anche quest’anno, con la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017 ha precisato che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori connessi alla trasmissione della Certificazione Unica e in aderenza ai chiarimenti forniti con le circolari n. 6/E/2015 e n. 12/E/2016, l’invio delle Certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo e senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770/2017.
Di conseguenza, è in linea con le predette istruzioni dell’Agenzia il comportamento di coloro che abbiano trasmesso e stiano trasmettendo dopo il 7 marzo le Certificazioni uniche dei soggetti indicati. Per quanto concerne la possibilità di inviare separatamente il modello 770 relativo ai lavoratori dipendenti e quello relativo ai lavoratori autonomi, si ritiene ancora attuale quanto indicato con il parere n. 8/2016.
Le istruzioni relative alla predisposizione del modello 770/2017 semplificato consentono ai sostituti di imposta di suddividere la dichiarazione inviando, oltre al frontespizio, i prospetti ST, SV, SX e SY relativi alle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai prospetti ST, SV, SX e SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi solo qualora siano state trasmesse entro il 7 marzo 2016 sia le Certificazioni di lavoro dipendente sia le Certificazioni di lavoro autonomo.
È stato chiarito, inoltre, che la possibilità, data dall’Agenzia, di inviare le Certificazioni dei lavoratori autonomi entro il termine di presentazione del modello 770, pur non potendo essere considerata stricto sensu una proroga, al sostituto di imposta non sarà comminata alcuna sanzione amministrativa anche se l’invio è avvenuto successivamente al 7 marzo.
Per quanto sopra, tale situazione non può essere considerata ostativa alla facoltà della separazione del modello 770 semplificato poiché, diversamente, l’inibizione alla divisione degli adempimenti determinerebbe conseguenze assimilabili ad una “sanzione” e comporterebbe ingiustificati aggravi degli adempimenti a carico dei dichiaranti.
Fonte: www.consulentidellavoro.it
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