Nuove istruzioni operative per l’indennità di disoccupazione (ALAS)
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute da parte degli intermediari, si forniscono ulteriori precisazioni in merito alla contribuzione afferente all’indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), di cui all’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Come già specificato con il messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022 si rammenta che per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo.
Al contempo, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia – fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione – è calcolato nella misura piena del 2,22%.
I suddetti datori di lavoro/committenti, quindi, devono versare la contribuzione ALAS, pari all’1,06%, con il codice “M219” per i mesi da gennaio ad aprile 2022. Il versamento di tale contribuzione potrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022.
Ad integrazione delle istruzioni già fornite con il citato messaggio n. 2260/2022, i suddetti datori di lavoro/committenti provvederanno, per i medesimi periodi (da gennaio ad aprile 2022), al versamento del differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% – 1,28%) valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M220”, che assume il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione da versare pari allo 0,94% dell’imponibile entro il limite del massimale giornaliero che, per l’anno 2022, è determinato nella misura di 100,00 euro.
Il versamento di tale contribuzione potrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Resta fermo che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (identificati dal c.s.c. 1.18.10), la contribuzione da versare con il codice “M219”, per i periodi da gennaio a maggio 2022, deve essere calcolata applicando l’aliquota del 2%.
Fonte: www.inps.it
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