Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2017
L’INPS ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2017.
Si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice definitivo per il 2016
Il decreto 17 novembre 2016 (allegato 1) emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, fissa nella misura dello 0,0 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l’anno 2016.
A seguito di tale conferma, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 2016.
Si riportano di seguito i valori definitivi del 2016 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi |
1° gennaio 2016 | 501,89 | 286,09 |
IMPORTI ANNUI | 6.524,57 | 3.719,17 |
1.2 Indice provvisorio per il 2017
L’art. 2 del citato decreto ministeriale di cui al paragrafo 1 stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2016 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Pertanto, i valori provvisori dell’anno 2017 sono identici a quelli definitivi dell’anno 2016 riportati al precedente paragrafo 1.1.
Le pensioni, gli assegni vitalizi, gli assegni e le pensioni sociali sono stati quindi posti in pagamento nello stesso importo di dicembre 2016.
Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi |
1° gennaio 2017 | 501,89 | 286,09 |
IMPORTI ANNUI | 6.524,57 | 3.719,17 |
2. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
2.1 Pensioni sociali e assegni sociali
Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017 riportati al precedente paragrafo 1 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.
Si riportano di seguito gli importi: definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali, al di sopra dei quali le prestazioni in discorso non spettano.
Per maggiori dettagli in ordine agli importi erogabili in base ai redditi dei beneficiari si rimanda alle tabelle all. 3
Pensione sociale | Assegno sociale | |||
Decorrenza | Importi | |||
mensile | annuo | mensile | annuo | |
1° gennaio 2016 | 369,26 | 4.800,38 | 448,07 | 5.824,91 |
1° gennaio 2017 | 369,26 | 4.800,38 | 448,07 | 5.824,91 |
Limiti reddituali | ||||
personale | coniugale | personale | coniugale | |
1° gennaio 2016 | 4.800,38 | 16.539,86 | 5.824,91 | 11.649,82 |
1° gennaio 2017 | 4.800,38 | 16.539,86 | 5.824,91 | 11.649,82 |
2.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2016 e previsionale per l’anno 2017, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Pertanto l’importo mensile, pari a euro 279,47, rimane identico per entrambi gli anni.
Anche i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile riconosciuta dopo il compimento di 65 anni e 7 mesi di età.
Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | importo mensile | |
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti | Invalidi parziali, minori | ||
1.1.2016 | 16.532,10 | 4.800,38 | 279,47 |
1.1.2017 | 16.532,10 | 4.800,38 | 279,47 |
2.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. 160/75) tra il periodo agosto 2015 – luglio 2016 e il periodo precedente agosto 2014 – luglio 2015 è risultata del + 1,35 (allegato 2)
Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 1,35 per cento, corrispondente. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni.
L’indice del 1,35 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche.
Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per approfondire l’argomento cliccare sul link della circolare in basso:
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