Fondo di solidarietà per gli investitori
Non sono soggetti a imposizione gli indennizzi che risarciscono il valore di acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito oggetto del decreto “Salva banche” (Dl 183/2015). Con la risoluzione n. 3/E pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che non è tassabile l’indennizzo erogato dal Fondo di Solidarietà istituito appositamente dalla legge di Stabilità 2016 per gli investitori persone fisiche che, avendo acquistato obbligazioni dalle banche insolventi oggetto dell’intervento dello Stato, sono stati risarciti con un indennizzo erogato in via forfetaria a seguito di un’apposita istanza, oppure a conclusione di una procedura arbitrale. Sotto il profilo fiscale, infatti, si tratta di un reintegro patrimoniale che non ha, conseguentemente, rilevanza ai fini delle imposte.
L’indennizzo, un reintegro patrimoniale e non reddituale – La legge di Stabilità 2016 ha istituito un Fondo di solidarietà per risarcire, almeno in parte, gli investitori che al 23 novembre 2015 (data di entrata in vigore del Dl 183/2015), erano in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dagli istituti di credito interessati dalla disciplina introdotta dal decreto “Salva banche”. Si tratta di Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell’Etruria e del Lazio- società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. Successive disposizioni hanno previsto che l’indennizzo fosse accessibile o presentando un’apposita istanza e fosse calcolato forfetariamente sul corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti, oppure a seguito di arbitrato. La risoluzione tiene conto della risposta fornita all’interrogazione parlamentare n. 3- 02923 del 23 giugno 2016, secondo cui l’indennizzo forfettario, non parametrato alla mancata percezione dei proventi derivanti dai medesimi strumenti finanziari ma esclusivamente al corrispettivo pagato in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli, ha natura risarcitoria del danno emergente subito dall’acquirente dei titoli in ragione della violazione degli obblighi di informazione e diligenza previsto dalla normativa finanziaria. Pertanto, in base all’articolo 6, comma 2 del TUIR, l’indennizzo forfetario erogato dal Fondo di solidarietà non è soggetto a tassazione. Lo stesso trattamento si applica anche alle somme erogate attraverso l’attivazione arbitrale, alternativa all’erogazione diretta.
Fonte: www.agenziaentrate.gov.it
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