Cassazione: per le coop il regolamento interno non può derogare ai ccnl
E’ nullo il regolamento di una cooperativa che contenga disposizioni derogatorie rispetto a trattamenti retributivi e a condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
La Corte di Cassazione con la sentenza cassazione 18422 del 20 09 2016 ha affermato che la clausola del contratto di lavoro individuale stipulato tra le parti, per la quale «l’orario di lavoro sarà in base alle esigenze dei clienti, o come richiesto dalle gare di appalto e potrà essere modificato per esigenze aziendale», non può essere intesa, in contrasto con la normativa, nel senso peggiorativo della previsione contrattuale collettiva.
Al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (retribuzione base più altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine.
Fonte: www.consulentidellavoro.it
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