Riconoscimento della contribuzione figurativa in favore dei L.S.U.
L’INPS, in virtù delle norme in materia di Lavori Socialmente Utili succedutesi nel tempo a partire dagli anni Ottanta, ha effettuato il pagamento dell’assegno (ASU) in favore dei lavoratori LSU impegnati in progetti a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (ex Fondo per l’Occupazione).
L’art. 11 del D. Lgs. n. 468/97 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili) ha previsto, tra l’altro, che le Regioni e gli Enti locali potessero destinare risorse proprie per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell’assegno ASU versando all’Istituto le risorse economiche necessarie con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l’Occupazione e fossero versate all’Istituto le risorse economiche necessarie secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
In favore di tali lavoratori, l’Istituto ha, altresì, riconosciuto d’ufficio la contribuzione figurativa – come previsto dall’art. 1, comma 9 della legge n. 608/1996 – utile, fino al 31 luglio 1995, ai fini del diritto e della misura della pensione e, dal 1° agosto 1995 in poi, ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi del diritto a pensione.
Tale articolo è stato successivamente abrogato dal D. Lgs. n. 81/2000 ( “Integrazione e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili”); pertanto, l’Istituto ha continuato ad erogare l’assegno e a riconoscere d’ufficio la contribuzione figurativa – utile solo ai fini del diritto a pensione – esclusivamente nei confronti dei lavoratori LSU impegnati in progetti a carico del Fondo per l’Occupazione.
A seguito di ripetute richieste da parte delle Regioni e degli Enti locali, affinché l’Istituto continuasse ad erogare l’assegno ai lavoratori utilizzati nei progetti finanziati con risorse proprie, si è provveduto alla stipula di specifiche Convenzioni in tal senso (Schema di Convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 406/2000, cfr. circ. INPS n. 143/2000 e n. 97/2002).
Lo schema di convenzione, tra l’altro, prevedeva, al punto 6, il versamento, da parte degli Enti utilizzatori, degli oneri derivanti dall’accredito della contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto a pensione.
Categorie
- Agevolazioni ed incentivi
- Aggiornamenti GPstar Evolution
- Altro
- Annunci e novità
- ANPAL
- Cassa Edile
- Circolari
- Comunità Europea
- Conservazione Sostitutiva Documenti
- Consulenti del Lavoro
- Contratti Collettivi
- Corte Costituzionale
- Corte di Giustizia
- Corte di Giustizia Europea
- Corte Suprema di Cassazione
- Direzione Provinciale del Lavoro
- Documenti Agenzia delle Entrate
- Documenti altri enti
- Documenti non classificati
- Documenti Regioni e Province
- ENPALS
- Enti Giustizia
- Enti Lavoro e Fisco
- Enti Previdenziali/Assistenziali
- Focus
- Garante Privacy
- Guide
- Guide Utilità
- INAIL
- INPDAI
- INPDAP
- INPGI
- INPS
- Ispettorato Nazionale del Lavoro
- ISTAT
- Leggi e Decreti
- Librounico
- Marketing
- Master / Convegni
- Ministero del Lavoro
- Ministero delle Finanze
- Mod. 730
- Mod. 770
- Modulistica
- News
- Procedura GPStar
- Senza categoria
- Statistiche
- Utilità