Implementazione flusso DMAG ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa
Con circolare n. 118 del 5 ottobre 2007 sono state emanate le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro agricolo di poter compensare gli importi anticipati agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le prestazioni temporanee, in applicazione di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n.81.
Con la richiamata circolare, tra l’altro, sono state illustrate le modifiche apportate al “Quadro F” della denuncia DMAG con l’introduzione nel campo “tipo retribuzione” delle nuove lettere (N-C-A-S-T-R) identificative delle prestazioni a sostegno del reddito che devono essere anticipate dal datore di lavoro agli Operai a Tempo Indeterminato (O.T.I.). Con successiva circolare n. 181 del 23 dicembre 2013, avente ad oggetto “diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre” sono state introdotte le lettere B e D.
Pertanto, gli eventi per i quali è prevista la possibilità per il datore di lavoro agricolo di denunciare, nel flusso DMAG, l’avvenuta anticipazione della prestazione e che danno diritto alla contribuzione figurativa sono:
- Malattia (ElementoTipoRetribuzione N);
- Maternità (ElementoTipoRetribuzione R);
- Cassa integrazione – CISOA (ElementoTipoRetribuzione C);
- Donazione sangue (ElementoTipoRetribuzione S);
- Donazione midollo (ElementoTipoRetribuzione T);
- Congedo parentale obbligatorio del padre (ElementoTipoRetribuzione D);
- Congedo parentale facoltativo del padre (ElementoTipoRetribuzione B).
Con la circolare in basso vengono illustrati i nuovi campi del flusso DMAG che, ad integrazione degli elementi introdotti con circolare n. 118/2007 e circolare 181/2013, consentiranno, a decorrere dalla denuncia di manodopera occupata di competenza III trimestre 2016, un puntuale e automatizzato accredito della contribuzione figurativa sulla posizione assicurativa degli operai agricoli dipendenti a tempo indeterminato (OTI) per i quali è prevista l’anticipazione, a carico del datore di lavoro, delle prestazioni a sostegno del reddito spettanti.
Circolare Inps numero 174 del 09-09-2016
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