Prosegue la sperimentazione dell’ASDI
I lavoratori che, dopo aver percepito l’indennità di disoccupazione (NASpI – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) per la sua intera durata entro il 31 dicembre 2016, si trovano ancora in stato di disoccupazione e versano in una condizione di particolare disagio economico, potranno usufruire dell’ASDI (Assegno di disoccupazione).
Il Decreto interministeriale del 23 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, dispone infatti la prosecuzione della sperimentazione dell’ASDI, avviata nel 2015, secondo le modalità già indicate nel Decreto interministeriale del 29 ottobre 2015. A tal fine, per il 2016, oltre alle risorse già stanziate (200 milioni), il Decreto legislativo n. 148 del 2015 e Legge di stabilità 2016 hanno messo a disposizione ulteriori 400 milioni di euro.
Com’è noto, l’ASDI viene concesso a coloro che hanno perso il lavoro, hanno già usufruito della NASpI e si trovano in una condizione economica di bisogno attestata da un ISEE pari o inferiore a 5.000,00 euro; devono inoltre aver compiuto 55 anni senza acquisire il diritto alla pensione (di vecchiaia o anticipata) oppure devono avere nel nucleo familiare almeno una persona di minore età.
Come per le altre misure di inclusione attiva, per ricevere l’ASDI è necessario aver sottoscritto un patto di servizio personalizzato presso i competenti Centri per l’Impiego, con specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare a iniziative di formazione e/o di politiche attive.
Le modalità di prosecuzione della sperimentazione oltre il termine stabilito dal decreto del 23 maggio 2016 saranno disciplinate con un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Per l’attuazione della misura, infatti, sono disponibili le risorse stanziate dall’articolo 43, comma 5, del Decreto legislativo n. 148 del 2015, pari a 270 milioni per l’anno 2017, 170 milioni di euro per l’anno 2018 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
Fonte: www.lavoro.gov.it
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