Benefici previdenziali ex lavoratori esposti all’amianto: nuovi destinatari
Con la circolare n. 154, l’Inps fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’art. 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 relativa alle disposizioni previste per i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS
I destinatari della disposizione in oggetto sono i lavoratori indicati all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che:
a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’INPS – siano esse esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria – derogando al disposto dell’articolo 1, comma 115, della legge n. 190 del 2014;
b) possono far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme pensionistiche di cui alla lettera a) complessivamente almeno trenta anni (pari a 1560 settimane) di anzianità assicurativa e di contribuzione utile ai fini del diritto per la pensione di anzianità;
c) in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, con il beneficio di cui al successivo punto 3, in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2017 e 2018;
d) non hanno maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014 e s.m. nel corso degli anni 2015 e 2016.
I soggetti interessati possono avvalersi del beneficio della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva utile ai fini del diritto e della misura della quota retributiva della pensione di anzianità cosi come previsto nella in basso.
Circolare Inps numero 154 del 08-08-2016
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