Gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e gli effetti sulla contribuzione previdenziale
L’Agenzia delle Entrate ha il compito di verificare i dati denunciati dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi. In relazione al maggior reddito eventualmente accertato nei confronti dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata) devono essere calcolati anche i contributi previdenziali dovuti. Qualora il contribuente, in sede amministrativa o giudiziaria, si avvalga degli istituti sorti per favorire la definizione agevolata della pretesa tributaria, la rideterminazione delle somme da corrispondere all’Erario può avere conseguenze anche sul ricalcolo della contribuzione previdenziale da imporre.
Il legislatore ha elaborato una vasta gamma di istituti amministrativi, i cosiddetti strumenti “deflattivi” del contenzioso tributario, che permettono di concordare soluzioni conciliatorie tra Amministrazione finanziaria e cittadino e di prevenire le liti, anticipando la riscossione dei tributi.
Nell’intento di favorire il dialogo con l’Amministrazione, sono state progressivamente disegnate forme conciliatorie a matrice collaborativa e/o consensuale.
Recentemente il legislatore con il D.lgs. n. 156 del 24/09/2015, attuativo della Legge delega n. 23/2014 ed in vigore dall’1/01/2016, ha introdotto alcune misure per la revisione della disciplina del contenzioso tributario, finalizzate ad una maggiore efficienza della giustizia tributaria.
In particolare, la riforma prevede il rafforzamento degli istituti della conciliazione giudiziale e della mediazione tributaria allo scopo di ridurre il numero di ricorsi pendenti davanti alle Commissioni tributarie.
Inoltre, sempre in attuazione della Legge delega n. 23/2014, il D.lgs. n. 159 del 24/09/2015, in vigore dal 22/10/2015, modifica la disciplina dei versamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e contiene misure volte a favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose.
Alla luce delle recenti modifiche normative, in considerazione della rilevanza assunta dagli strumenti deflativi del contenzioso e degli intervenuti orientamenti giurisprudenziali,è opportuno riepilogare le principali procedure di adesione della pretesa fiscale ed illustrarne l’efficacia in relazione alla debenza o meno dei contributi previdenziali.
Giova preliminarmente ricordare che l’Agenzia delle Entrate, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, provvede al controllo formale e sostanziale delle dichiarazioni dei redditi ed effettua i relativi accertamenti.
Per effetto dell’art. 1 del D.lgs. n. 462/97, a partire dalla dichiarazione relativa ai redditi riferiti all’anno 1998 “per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali che, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 241/1997 …..(omissis)….. devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette”.
Ne consegue che, a seguito dei controlli dell’Amministrazione finanziaria, sul maggior reddito accertato verranno calcolati e richiesti anche i contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi.
L’Istituto, come già noto, ai sensi dell’art. 7, c. 2, lett. t), D.L. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, è impegnato nella riscossione della contribuzione totalmente o parzialmente insoluta sulla base delle informazioni che l’Agenzia delle Entrate provvede a trasmettere.
La qualifica di Ente accertatore continua ad essere rivestita dall’Amministrazione finanziaria, detentrice della documentazione relativa, alla quale i contribuenti devono far riferimento per eventuali eccezioni e richieste.
Con riferimento alle tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione previdenziale
– mentre per i controlli automatici e formali ex artt. 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/73, in assenza di chiarimenti o di regolarizzazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme alla stessa spettanti
– per le altre forme di accertamento (Accertamenti parziali ex art. 41 bis del DPR n. 600/73, Studi di settore e parametri, Accertamenti unificati) è possibile definire la pretesa tributaria
– in fase precontenziosa attraverso le seguenti procedure di adesione:
Reclamo/Mediazione
Accertamento con adesione
Acquiescenza
– in fase contenziosa, attraverso:
il Tentativo di Conciliazione giudiziale
la Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti.
A) La definizione in fase precontenziosa: la Mediazione tributaria e gli Atti di adesione all’accertamento
In via generale, i controlli sostanziali dell’Amministrazione finanziaria sono realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari o con la convocazione del contribuente presso l’ufficio (cosiddetto ”invito al contraddittorio”, accompagnato dalla determinazione induttiva dei ricavi e dei compensi).
A seguito delle verifiche effettuate, l’Amministrazione finanziaria, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, notifica al contribuente la pretesa tributaria divenuta definitiva tramite avviso di accertamento contenente l’indicazione della maggiore base imponibile e della maggiore imposta.
Se il contribuente intende impugnare l’atto di accertamento, potrà presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
Se intende invece aderire all’accertamento, potrà versare quanto dovuto in unica soluzione o mediante dilazione di pagamento in rate trimestrali (cfr. art. 8, D.lgs. n. 218/97, come sostituito dall’art. 2, c. 2, del D.lgs. n. 159/2015).
Il maggior reddito accertato, o comunque accettato dal debitore, rileva anche ai fini previdenziali.
Gli atti relativi ad accertamenti totalmente o parzialmente insoluti saranno oggetto di apposita segnalazione da parte dell’Amministrazione finanziaria all’INPS, il quale provvederà al recupero tramite emissione di Avvisi di Addebito che conterranno, oltre al maggior contributo definito nell’atto di accertamento, anche le sanzioni calcolate in applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 388/2000, art. 116, c. 8, lett. b).
I contribuenti che ricevono avvisi di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria hanno, tuttavia, anche l’opportunità, se rinunciano ad instaurare un contenzioso in sede giurisdizionale, di ridefinire la pretesa tributaria e/o di ottenere una riduzione delle sanzioni tramite:
1. presentazione di proposta di Mediazione
2. definizione della controversia in contradditorio tramite Accertamento con adesione
3. accettazione dell’atto (cosiddetta “Acquiescenza”)
Fonte: www.inps.it
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