Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
L’intervento di depenalizzazione nell’ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l’articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, co. 6, del decreto legislativo n. 8/2016. Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo della stessa omissione.
Il testo originario della norma, infatti, puniva con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni senza provvedere al dovuto versamento all’Inps. Siffatta strutturazione giuridica ha comportato un appesantimento del carico di lavoro degli organi giudiziari, accentuatosi in tempi di crisi economica, anche a fronte di somme non versate di esigua entità.
Il legislatore pertanto è intervenuto riscrivendo la norma che, oggi, nella versione attuale, opera un distinguo legato al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, risulta confermata per i soli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui.
Diversamente, se l’importo omesso resta sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Con la circolare in basso, si provvede ad illustrare il nuovo quadro normativo venutosi a delineare, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – con parere del 3 maggio 2016 condivise dall’Ufficio legislativo del medesimo Dicastero con nota del 3 maggio 2016, prot. 29/0002839/P.
Circolare Inps numero 121 del 05-07-2016
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