Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali
Con la circolare n. 8 del 20 gennaio 2016 sono state fornite le prime indicazioni riguardanti l’articolo 1, commi da 295 a 297, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali, con particolare riferimento ai destinatari della predetta norma ed al termine per la presentazione delle domande di accesso anticipato alla pensione. Com’è noto, la citata norma riconosce ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, la facoltà di accedere al prepensionamento sulla base dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data del 31 dicembre 2013, ancorché maturino tali requisiti successivamente alla predetta data, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascun o degli anni 2016, 2017 e 2018. Ciò premesso, con la presente circolare, nel recepire le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le note prot. n. 1932 del 22 marzo 2016, prot. n. 29/0003182 del 17 maggio 2016 e prot. n. 40/11003 del 18 maggio 2016, si forniscono chiarimenti in ordine agli ulteriori destinatari della norma in oggetto ed al termine per quest’ultimi di presentazione delle domande di prepensionamento, nonché, alla decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati ed alle operazioni di monitoraggio delle domande di prepensionamento.
Come chiarito al punto 2 della circolare n. 8 del 2016, la norma in oggetto si applica ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 (cfr. circolari n. 107 del 2002 e n. 127 del 2011) successivamente alla predetta data. Tenuto conto delle ulteriori indicazioni fornite al riguardo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le note citate in premessa, si precisa quanto segue. Ulteriori destinatari della norma in esame sono i lavoratori che: a. dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, hanno continuato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della medesima azienda editoriale, ovvero, siano stati collocati in mobilità; b. l’azienda editoriale avrebbe potuto collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, nel limite numerico stabilito per i prepensionamenti autorizzati sulla base dei predetti accordi, e che avrebbero maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 (almeno 32 anni di anzianità contributiva, e maggiorazione convenzionale non superiore a 3 anni) successivamente alla predetta data ed entro il periodo di durata della CIGS. I lavoratori di cui alla lettera b), sono i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali interessati da accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013 che non sono stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, poiché, per effetto dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2014 del D.P.R. n. 157 del 2013, non avrebbero potuto maturare, durante il godimento del trattamento di integrazione salariale, i più elevati requisiti pensionistici introdotti dall’art. 3 del predetto D.P.R..
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