Nuove indicazioni operative per Ispettori Inps
Le innovazioni legislative hanno inciso profondamente sull’attività degli ispettori, determinando un necessario ripensamento del ruolo ispettivo, orientato a un’azione omogenea, efficace ed efficiente, non più rivolta al solo contrasto, ma anche alla prevenzione dei fenomeni evasivi ed elusivi.
Pertanto, in prospettiva della piena operatività dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, è stata pubblicata dall’Inps, la circolare 76 con la quale l’istituto riepiloga e aggiorna le istruzioni operative sull’attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo per garantire uniformità di comportamento e trasparenza, sia all’interno sia all’esterno dell’istituto, a tutela dei lavoratori e della leale concorrenza tra imprese.
Si procede a richiamare di seguito i criteri in base ai quali va organizzata l’attività ispettiva.
Ciò per ovviare al riscontrarsi, ancora oggi, di prassi gestionali non conformi a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
Si premette che affinché sia garantito lo svolgimento dei compiti propri dei funzionari ispettivi, occorre che gli stessi siano impegnati nella specifica attività di controlli esterni, propriamente afferenti ai compiti accertativi che li contraddistinguono.
Appare utile a tal fine ribadire che l’accertamento ispettivo è per eccellenza un accertamento fattuale che non può tradursi in una verifica di carattere puramente contabile-amministrativo. Ne consegue che all’ispettore, in quanto testimone privilegiato dei fatti riscontrati nel corso dell’accertamento, è demandata la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e delle specifiche modalità di svolgimento e di esecuzione del singolo rapporto di lavoro verificato.
È dunque necessario, come già specificato dalla circolare n.85 del 2008, che gli ispettori siano impiegati, salvo casi eccezionali, nella specifica attività di controlli esterni, limitandone la presenza negli uffici delle sedi allo stretto indispensabile.
A tal fine si ribadisce che l’intervento irrituale nelle procedure concorsuali, nei verbali della DTL o nelle pratiche che possono trovare la loro soluzione in una verifica puramente contabile-amministrativa, dovrà essere evitato salvo limitati casi di effettiva necessità.
Si rammenta, a tal proposito, che già la circolare n. 108/2012 prevedeva che “le attività di accertamento e quantificazione di imponibili contributivi non dichiarati, totalmente o parzialmente, rilevabili da atti o elementi nella disponibilità delle Sedi devono essere svolte dalla funzione verifica amministrativa, proprio per non distogliere il corpo ispettivo dal perseguimento dell’obiettivo strategico sopra indicato, che richiede quali strumenti fondamentali l’accesso in azienda ed il presidio del territorio”.
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