Autotrasporto: nuove disposizioni in materia di trasporti internazionali
La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) contiene, tra le altre, disposizioni che riguardano il settore dell’autotrasporto, in materia di documentazione richiesta per il trasporto internazionale di cose. In particolare, il comma 653 della predetta legge ha introdotto l’art. 46-ter nella legge n. 298/1974 stabilendo che la mancanza della documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali sia oggetto di una sanzione amministrativa pecuniaria e del fermo amministrativo del veicolo fino all’esibizione del documento mancante.
La normativa in commento – che si è resa necessaria dopo l’abrogazione delle norme del D. Leg.vo n. 286/2005 in materia di scheda di trasporto – si pone lo scopo di reintrodurre l’obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa all’origine ed alla destinazione delle merci trasportate e perciò ha imposto che, durante un trasporto internazionale, effettuato sia in ambito UE che extra UE, sia obbligatorio tenere a bordo del veicolo la documentazione che consenta di verificare con certezza la tipologia e la regolarità della relazione di traffico svolta.
La disposizione si applica a qualsiasi tipo di trasporto internazionale di merci, sia in conto proprio che per conto di terzi, intendendosi con tale indicazione la relazione di traffico che coinvolge due o più Paesi sia membri dell’UE che extracomunitari, che origina o termina in Italia ovvero in cui l’Italia è solo un Paese di transito. Oggetto del controllo è qualsiasi documento che obbligatoriamente o per regola o consuetudine internazionale sia accompagnatorio delle merci. I comportamenti oggetto di sanzione da parte della nuova norma sono diversi; si prevede, infatti, una sanzione per il caso di mancanza momentanea del documento a bordo del veicolo ed un’altra in caso di mancata o incompleta compilazione del documento stesso. In quest’ultimo caso, l’entità della sanzione amministrativa è diversa a seconda che tale inadempimento produca o meno l’impossibilità di accertare la regolarità amministrativa del trasporto. Si sottolinea che restano ferme le disposizioni dell’art. 46-bis della legge n. 298/1974 per quanto riguarda la documentazione necessaria per i trasporti in regime di cabotaggio effettuati da vettori comunitari e le relative sanzioni in caso di mancata esibizione dei documenti stessi. Pertanto, nel caso in cui venga accertato che un vettore comunitario esegue un trasporto nazionale in mancanza totale o parziale dei documenti prescritti dall’articolo 8, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1072/2009, non trova in nessun caso applicazione l’articolo 46-ter ma devono essere sempre e comunque applicate le sanzioni di cui all’articolo 46-bis della medesima legge.
Pertanto, allo scopo di consentire l’uniforme applicazione delle disposizioni, si forniscono gli indirizzi generali con la circolare con il link in basso.
Categorie
- Agevolazioni ed incentivi
- Aggiornamenti GPstar Evolution
- Altro
- Annunci e novità
- ANPAL
- Cassa Edile
- Circolari
- Comunità Europea
- Conservazione Sostitutiva Documenti
- Consulenti del Lavoro
- Contratti Collettivi
- Corte Costituzionale
- Corte di Giustizia
- Corte di Giustizia Europea
- Corte Suprema di Cassazione
- Direzione Provinciale del Lavoro
- Documenti Agenzia delle Entrate
- Documenti altri enti
- Documenti non classificati
- Documenti Regioni e Province
- ENPALS
- Enti Giustizia
- Enti Lavoro e Fisco
- Enti Previdenziali/Assistenziali
- Focus
- Garante Privacy
- Guide
- Guide Utilità
- INAIL
- INPDAI
- INPDAP
- INPGI
- INPS
- Ispettorato Nazionale del Lavoro
- ISTAT
- Leggi e Decreti
- Librounico
- Marketing
- Master / Convegni
- Ministero del Lavoro
- Ministero delle Finanze
- Mod. 730
- Mod. 770
- Modulistica
- News
- Procedura GPStar
- Senza categoria
- Statistiche
- Utilità