Fondi di solidarietà: Trasporto Pubblico, SOLIMARE e Ferrovie dello Stato
Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7, della legge 183/2014, ha riordinato la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali nel Titolo II, articoli da 26 a 40, abrogando la previgente normativa di cui all’art. 3 della legge 92/2012.
Con la circolare n. 122 del 17 giugno 2015, così come integrata dalla circolare n. 201/2015, sono state fornite le istruzioni per la compilazione e l’inoltro delle domande di prestazioni ordinarie (assegno ordinario e formazione) a carico dei Fondi già operativi nei seguenti settori: settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza; settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane; settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo; settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.
Con nota n. 29/530 del 28/01/2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore e che, in tema di assegno ordinario, stante il termine di cui all’art. 30 del D.lgs. 148/2015, il fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti, al più tardi, quindici giorni prima della medesima data. In data 30 novembre 2015, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione della disposizione di cui all’art. 36, c. 3, del D.Lgs. 148/2015 sono stati nominati i comitati dei seguenti Fondi: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico; Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE; Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Tali Fondi, pertanto, sulla scorta della succitata nota ministeriale, sono pienamente operativi dalla data del 30 novembre 2015.
Ciò premesso, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 122/2015, con il presente messaggio si illustrano le modalità per la presentazione delle domande di assegno ordinario e di formazione (per i fondi che la prevedono) per i Fondi di nuova istituzione citati.
Per la disciplina delle singole prestazioni, in relazione alla concreta possibilità di avvalersi dell’assegno ordinario e/o dei finanziamenti per i programmi formativi, ivi comprese le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens per la comunicazione delle riduzioni e/o sospensioni di attività lavorativa, si rimanda alla normativa di dettaglio contenuta nelle circolari esplicative della disciplina di ciascun Fondo.
Ecco il link del Messaggio Inps numero 981 del 02-03-2016
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