Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale
E’ stato registrato dalla Corte dei Conti, in data 3 febbraio 2016, il Decreto Direttoriale del 28 dicembre 2015 relativo al contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale legge n. 438 del 15 dicembre 1998.
La Legge n. 476 del 19 novembre 1987 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche) e la Legge n. 438 del 15 dicembre 1998 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale) prevedono la concessione di un contributo in favore di:
- associazioni “storiche” (U.I.C. – Unione Italiana Ciechi, U.N.M.S. – Unione Nazionale mutilati ed invalidi per servizio, A.N.M.I.L – Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, A.N.M.I.C – Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, E.N.S. – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti);
- associazioni cosiddette “non storiche” che, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche, siano in condizione di marginalità sociale.
Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono del contributo sono tenuti ad utilizzarlo per fini di promozione e integrazione sociale. Il contributo viene stanziato annualmente e varia a seconda della ripartizione effettuata dal Fondo nazionale delle politiche sociali.
La legge n. 438/98, art. 1, comma 2, stabilisce che il contributo statale previsto dall’art. 1 della legge n. 476/87, debba essere ripartito nel modo seguente:
- 50% alle cosiddette “associazioni storiche”, tra cui è ripartito in parti uguali;
- 50% alle cosiddette “associazioni non storiche”, tra cui è ripartito secondo i criteri stabiliti dall’art. 1, comma 3 della legge 438/98.
La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di apposita istanza, corredata dalla documentazione prevista, da parte delle predette associazioni che siano in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge. Allo scopo di chiarire le modalità e i tempi di presentazione delle domande, vengono emanate annualmente apposite linee guida, corredate dal fac simile di domanda.
Le domande di contributo, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere spedite entro il 31 marzo dell’annualità di riferimento al seguente indirizzo:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Div. II
Pal. C – I piano
Via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Le Associazioni che hanno presentato la domanda sono tenute a comunicare tempestivamente all’Ufficio eventuali variazioni riguardanti l’indirizzo delle proprie sedi, la nomina del rappresentante legale, le modifiche statutarie, i recapiti telefonici, di fax, dei dati bancari ecc.
Il regolamento previsto dall’art.5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998 n.438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014.
Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1987 n.476, nonché gli atti compiuti nella sua vigenza.
Domande per il riconoscimento, in favore degli enti ed associazioni di promozione sociale, di svolgere attività di evidente funzione sociale
Il riconoscimento di svolgere attività di evidente funzione sociale, rilasciato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli enti e alle associazioni di promozione sociale che svolgano attività a livello nazionale pur non disponendo di sedi in almeno dieci regioni, consente loro di presentare la domanda di contributo annuale di cui alle leggi n. 476 del 19 novembre 1987 e n. 438 del 15 dicembre 1998.
Si ricorda che il termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere il riconoscimento di svolgere attività di evidente funzione sociale scade il 31 gennaio di ogni anno. I criteri e le modalità per ottenere il riconoscimento sono disponibili nella Circolare Ministeriale n.6 del 18 febbraio 2011. Ai sensi della stessa, quindi, non fa fede il timbro di spedizione; le domande pervenute oltre il 31 gennaio saranno considerate come pervenute fuori termine.
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