Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE
Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, rubricato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive integrazioni e modifiche, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato, di erogare prestazioni integrative di prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e di sostenere attività formative.
Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, è stato convenuto di costituire il “Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE” ai sensi del citato articolo 3, comma 4, della legge n. 92/2012.
Successivamente, dette organizzazioni datoriali e sindacali hanno stipulato un ulteriore accordo – recante data 10 dicembre 2014 – con l’Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori e Assorimorchiatori, con il quale sono state incluse, nel Fondo di solidarietà bilaterale di cui si tratta, anche le imprese armatoriali esercenti il servizio di rimorchio portuale in concessione.
I predetti accordi sono stati recepiti con decreto n. 90401 dell’8 giugno 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha istituito presso l’Inps il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE.
Il suddetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2015. Si precisa che il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ha abrogato i commi da 4 a 19-ter e da 22 a 45, dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Inoltre, il comma 5 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che “laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio (…) all’articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto”.
Il citato decreto n. 148/2015 ha introdotto alcune modifiche nell’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà in conseguenza delle quali, a norma dell’articolo 26, comma 7, l’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti. La soglia dimensionale così individuata per la partecipazione al fondo è verificata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. Sono state, inoltre, modificate le prestazioni erogabili dai Fondi di solidarietà.
I Fondi già istituiti o adeguati alla disciplina di cui all’articolo 3 della legge n. 92/2012 devono, altresì, adeguarsi alle disposizioni del comma 7 dell’articolo 26 del Decreto legislativo n. 148/2015, entro il 31 dicembre del 2015. In caso contrario, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale previsto dall’articolo 29 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di solidarietà non adeguati vengono trasferiti al Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del Decreto legislativo n. 148/2015.
Con la circolare Inps n. 28 del 11/02/2016, si forniscono indicazioni e chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE, istituito dal D.I. n. 90401/2015. Il suddetto Fondo di solidarietà – originariamente costituito per le imprese con una media occupazionale di più di quindici dipendenti ed esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche alle imprese con media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti – eroga prestazioni a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali. I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del Fondo medesimo (marzo 2014). Sul piano operativo, l’adeguamento dell’aliquota contributiva è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2016.
La circolare disciplina anche le modalità di denuncia e versamento dei contributi dovuti fino al mese di gennaio 2016.
Indice
1. Il quadro normativo
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà.
2.1 Finalità
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
3. Prestazioni
4. Ricorsi amministrativi
5. Modalità di finanziamento delle prestazioni
5.1. Codifica aziende
5.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
6. Istruzioni contabili
Ecco il link del testo integrale della Circolare Inps n. 28 del 11-02-2016
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