Fondi di solidarietà. Modalità di presentazione della domanda di assegno emergenziale.
Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”, ha dettato nuove norme in materia di integrazione salariale e di fondi di solidarietà racchiudendo l’intera disciplina in un testo unico ed abrogando, a decorrere dal 24 settembre 2015, la previgente normativa contenuta all’art.3, commi 1, da 4 a 19 ter, da 22 a 45, della legge n. 92/2012 nonché, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dei commi 20, 20 bis del medesimo articolo.
I Fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati all’art. 26, sono istituiti per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, al fine di offrire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Ai sensi del comma 9, dell’articolo citato, i fondi di solidarietà bilaterali possono avere ulteriori finalità volte ad assicurare una tutela integrativa, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo. Infine possono contribuire al finanziamento di programmi formativi.
Tali prestazioni possono essere previste anche dai fondi di solidarietà alternativi e facoltativi. Le prestazioni integrative, rispetto a prestazioni pubbliche connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, previste dai decreti attualmente pubblicati, sono l’assegno emergenziale e l’outplacement. Con la presente n. 203 del 18/12/2015, l’istituto illustra le modalità per la presentazione della domanda di assegno emergenziale erogato dal fondo di solidarietà del credito ordinario e dal fondo di solidarietà del credito cooperativo.
Per la disciplina delle singole prestazioni, si rimanda alla normativa di dettaglio di ciascun fondo illustrata con la Circolare Inps numero 203 del 18-12-2015
Categorie
- Agevolazioni ed incentivi
- Aggiornamenti GPstar Evolution
- Altro
- Annunci e novità
- ANPAL
- Cassa Edile
- Circolari
- Comunità Europea
- Conservazione Sostitutiva Documenti
- Consulenti del Lavoro
- Contratti Collettivi
- Corte Costituzionale
- Corte di Giustizia
- Corte di Giustizia Europea
- Corte Suprema di Cassazione
- Direzione Provinciale del Lavoro
- Documenti Agenzia delle Entrate
- Documenti altri enti
- Documenti non classificati
- Documenti Regioni e Province
- ENPALS
- Enti Giustizia
- Enti Lavoro e Fisco
- Enti Previdenziali/Assistenziali
- Focus
- Garante Privacy
- Guide
- Guide Utilità
- INAIL
- INPDAI
- INPDAP
- INPGI
- INPS
- Ispettorato Nazionale del Lavoro
- ISTAT
- Leggi e Decreti
- Librounico
- Marketing
- Master / Convegni
- Ministero del Lavoro
- Ministero delle Finanze
- Mod. 730
- Mod. 770
- Modulistica
- News
- Procedura GPStar
- Senza categoria
- Statistiche
- Utilità