Pronto l’Assegno Ordinario in caso di sospensione o riduzione dell’attività
Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7, della legge 183/2014, ha riordinato la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in un Testo Unico, il cui Titolo II racchiude la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Nel suo compito di riordino della materia, il legislatore ha previsto anche l’abrogazione della previgente normativa e di ogni altra norma contraria ai dettami contenuti nel nuovo testo legislativo tra cui, l’art. 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, di disciplina dell’assegno ordinario.
Al pari di quanto previsto nel previgente sistema normativo, la funzione principale dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del D.lgs. è garantire una tutela a sostegno del reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a favore dei lavoratori occupati in settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazioni guadagni.
A tale scopo, i Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi dell’art. 30, “Assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale”.
Pertanto, anche nell’attuale sistema normativo, l’assegno ordinario assolve l’importante funzione di trattamento di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Rispetto al passato, però, la nuova disciplina prevede, mutuando la normativa prevista per la cassa integrazioni guadagni, una razionalizzazione delle causali e una durata della prestazione diversificata a seconda della causale invocata. Il citato art. 30, a tal proposito, prevede che “I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste” dalle causali individuate per la cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria.
Infine, stante l’identità di ratio, come norma di chiusura, il legislatore ha stabilito all’art. 30, c. 1, l’applicabilità all’assegno ordinario, nei limiti della compatibilità, della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Ciò premesso, con la presente circolare si vuole illustrare la disciplina dell’assegno ordinario assicurato, a norma dell’art 30 del D.lgs. 148/2015, dai Fondi di solidarietà costituiti ai sensi dell’art. 26, c. 1, del medesimo D.lgs.
Pertanto, con la circolare in basso, si illustra la disciplina dell’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 148/2015, quale misura di sostegno al reddito, assicurata dai Fondi di solidarietà bilaterali, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in favore dei lavoratori operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni.
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