Disposizioni per l’indennità di disoccupazione per i Co.Co.Co. (DIS-COLL)
Il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, ha dettato, tra l’altro, nuove norme in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata. In particolare, l’art. 15 del richiamato decreto legislativo ha istituito, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, una nuova indennità di disoccupazione mensile – denominata DISCOLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
Destinatari
Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – con esclusione degli amministratori e dei sindaci – iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Requisiti L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, come individuati nel punto precedente, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (stato di disoccupazione);
b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità);
c) possano fare valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al punto 2.1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (requisito contributivo/reddituale).
a) Quanto al requisito di cui alla lettera a) – stato di disoccupazione – si precisa che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del richiamato d. lgs. n. 181 del 2000, lo status di disoccupato deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata, accompagnata da una dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L’art. 4, comma 38 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto che nei casi di presentazione di una domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa può essere rilasciata direttamente all’INPS, che la trasmette al servizio competente attraverso l’apposita banca dati telematica di cui al comma 35 del citato art. 4 della legge n. 92 del 2012. La disciplina di cui al richiamato articolo 15 ha introdotto, tra i requisiti per la fruizione della prestazione DIS-COLL, lo “stato di disoccupazione” che il lavoratore interessato deve possedere al momento della presentazione della domanda di prestazione. Pertanto, analogamente a quanto avviene per le prestazioni in ambito ASpI – la categoria di lavoratori in argomento potrà, al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l’INPS successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.
b) Accredito contributivo di tre mensilità Il lavoratore con contratto di collaborazione di cui all’art. 15 del richiamato decreto legislativo deve possedere altresì, ai fini dell’accesso alla prestazione DIS-COLL, almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l’INPS. Il periodo di osservazione per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione. Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione). Nell’arco temporale come sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione versata nella Gestione Separata INPS. Per la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile.
c) Requisito contributivo/reddituale Il comma 2 del richiamato art. 15 prevede che per l’accesso alla indennità DIS-COLL il collaboratore, congiuntamente ai requisiti di cui alle lettere a) e b), deve fare valere – nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione – un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 del citato art. 15, di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. Esempio: posto che il minimale retributivo annuo per il 2015 è pari ad € 15.548,00, il compenso minimo mensile deve essere pari ad € 1.295,66 (15.548/12) per fare valere una mensilità di contribuzione (€ 398,02, importo pari all’applicazione dell’aliquota del 30,72% sul compenso minimo mensile di € 1.295,66). Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).
Categorie
- Agevolazioni ed incentivi
- Aggiornamenti GPstar Evolution
- Altro
- Annunci e novità
- ANPAL
- Cassa Edile
- Circolari
- Comunità Europea
- Conservazione Sostitutiva Documenti
- Consulenti del Lavoro
- Contratti Collettivi
- Corte Costituzionale
- Corte di Giustizia
- Corte di Giustizia Europea
- Corte Suprema di Cassazione
- Direzione Provinciale del Lavoro
- Documenti Agenzia delle Entrate
- Documenti altri enti
- Documenti non classificati
- Documenti Regioni e Province
- ENPALS
- Enti Giustizia
- Enti Lavoro e Fisco
- Enti Previdenziali/Assistenziali
- Focus
- Garante Privacy
- Guide
- Guide Utilità
- INAIL
- INPDAI
- INPDAP
- INPGI
- INPS
- Ispettorato Nazionale del Lavoro
- ISTAT
- Leggi e Decreti
- Librounico
- Marketing
- Master / Convegni
- Ministero del Lavoro
- Ministero delle Finanze
- Mod. 730
- Mod. 770
- Modulistica
- News
- Procedura GPStar
- Senza categoria
- Statistiche
- Utilità