Convegno studio il giorno 14 aprile 2015 – Il ruolo del Consulente del Lavoro e il Jobs Act –
Prosegue l’attività di partnership della IC SOFTWARE SRL a convegni e master in materia di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale. Il giorno 14 Aprile 2015 a partire dalle ore 08:30, si terrà un interessante Convegno con il Patrocinio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno, presso l’Auditorium Teatro S.Alfonso Maria De’ Liguori di Pagani (Sa), come tema: “Il Consulente del Lavoro nella realtà Economico-Produttiva e Sociale nel nostro territorio”.
Tra le diverse tematiche in programma troviamo anche la Riforma degli ammortizzatori Sociali 2015: Naspi – Asdi – Diss Coll. – T.F.R. in busta paga – Programma Garanzia Giovani.
Riforma Ammortizzatori Sociali
Si rammenta che la nuova riforma degli Ammortizzatori Sociali, prevede che a decorrere dal 1° Maggio 2015, i lavoratori che si troveranno in stato di disoccupazione involontaria potranno usufruire di un nuovo strumento di sostegno al reddito, quale la NASpI -Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.
La nuova indennità andrà a sostituire i vecchi strumenti di sostegno, l’ASpI e la Mini Aspi, modificandone requisiti, calcolo e durata della prestazione. In particolare, saranno destinatari tutti i lavoratori dipendenti – esclusi i dipendenti della PA e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato- che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (compreso il caso di dimissione per giusta causa o risoluzione consensuale).
I requisiti per richiedere il beneficio sono la sussistenza dello stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti, 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASPI verrà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e l’importo del beneficio sarà calcolato rapportando alla retribuzione degli ultimi 4 anni il numero di settimane contributive, e comunque non potrà superare l’importo mensile di 1300euro. L’assegno si ridurrà del 3% ogni mese a partire dalla quinta mensilità.
La domanda dovrà essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (30 nel caso di richiesta di liquidazione anticipata) e l’erogazione sarà sempre condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di reinserimento lavorativo o di riqualificazione professionale.
La NASpI (spettante per chi effettuerà la domanda a partire dal primo maggio 2015) è rapportata all’importo della media lorda mensile degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente fisso di 4,33.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1195 euro mensili, l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1195 euro mensili l’indennità è pari al 75% del predetto importo a cui si aggiunge un ulteriore importo pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1195. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Tfr in busta paga
In “Gazzetta Ufficiale” n. 65 del 19 marzo 2015, è stato pubblicato il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015, inerente il Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR. Al DPCM è allegato il modulo che dovrà essere utilizzato dai lavoratori per la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.). Con tale modulo sarà possibile richiedere la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla presentazione dell’istanza. A tal fine il lavoratore dovrà:
• dichiarare di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
• chiedere il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
• dichiarare di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al finanziamento di cui all’art. 1, comma 30, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza (opzione da compilare solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia meno di cinquanta dipendenti e non sia tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 c.c. costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 755, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
• prendere atto che l’informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del modulo, sarà comunicata all’INPS per gli adempimenti di competenza di cui all’art. 1, commi da 26 a 33, Legge n. 190/2014.
Programma Garanzia Giovani
Con comunicato stampa del 20 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato notizia della partenza della “fase due” del Programma Garanzia Giovani che prevede:
• i colloqui a distanza per via telematica per rendere più agevole il dialogo fra gli operatori dei Servizi per l’Impiego ed i giovani e permettere a questi ultimi la possibilità di cogliere le opportunità in una Regione diversa da quella della propria residenza;
• l’estensione del bonus occupazionale, già previsto per alcune tipologie contrattuali, all’apprendistato professionalizzante;
• la revisione dei criteri per l’attribuzione del bonus stesso; • la cumulabilità, entro limiti stabiliti, del bonus della Garanzia Giovani con gli incentivi previsti per l’apprendistato professionalizzante e con quelli previsti per i nuovi assunti a tempo indeterminato. In merito si evidenzia che, con D.D. 11\SegrDG\2015 del 23.1.2015, l’apprendistato professionalizzante è stato già ammesso all’incentivo “bonus occupazionale” del Programma Garanzia Giovani ed il suddetto bonus è stato reso cumulabile con gli altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50% dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva e, quindi, anche con l’incentivo all’occupazione di cui alla Legge di Stabilità 2015.
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