Bonus Legge di Stabilità solo con istanza ma salta il mese di gennaio
L’INPS, con Messaggio numero 1144 del 13 /02/2015 ( all.1– all.2), facendo seguito alla Circolare numero 17 del 29/01/2015 in materia di esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015, ha fornito le tanto attese istruzioni operative per i datori di lavoro le quali, ad onore del vero, dovrebbero essere applicabili già dal 16 febbraio 2015 per cui, di fatto, non sarà possibile per i datori di lavoro adempiere in tempo.
Amara conseguenza è che le aziende dovranno versare i contributi di gennaio anche se non dovuti.
Procedura
I datori di lavoro aventi titolo all’ esonero contributivo dovranno inoltrare la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y” prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui intendono esporre l’esonero medesimo.
La richiesta dovrà essere fatta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”. La sede territorialmente competente attribuirà il suddetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale. Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell’esonero contributivo in oggetto sarà realizzato attraverso l’istituenda base dati “lavoratori agevolati”.
UniEmens
Specifica il messaggio che i datori di lavoro dovranno esporre nel flusso UniEmens i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
L’INPS si sofferma, altresì, su:
– modalità di esposizione del beneficio nei casi di superamento della soglia massima mensile, riportando anche diversi esempi;
– restituzione degli importi indebiti;
– regolarizzazioni.
Datori di lavoro agricoli
I datori di lavoro agricoli, per accedere all’incentivo introdotto dall’art. 1, comma 119, Legge n. 190/2014 dovranno inoltrare all’INPS specifica istanza in via telematica accedendo al modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2015” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”_ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”.
A tal proposito sarà rilasciato apposito modulo sul portale dell’Istituto.
In merito si segnala che, per accedere all’incentivo, l’azienda dovrà, entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, comunicare l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato.
In caso di esito positivo verrà attribuito apposito codice di autorizzazione, denominato E5, e il datore di lavoro, allo scopo di poter usufruire del beneficio dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente indicare, nel flusso DMAG, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:
– per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;
– nel campo CODAGIO, il valore “E5”.
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