Maternità – Astensione del padre
L’INPS con circolare n. 40 del 14/03/2013, fornisce le prime indicazioni per fruire dei congedi da parte del padre per la nascita di un figlio.
La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la seguenti misure a sostegno della genitorialità:
- Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
- Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Al padre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione.
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