Versamento imposta sostitutiva TFR
Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento. Il versamento dell’imposta, che è a carico del sostituto, avviene in acconto (entro il 16 dicembre) e a saldo (entro il 16 febbraio dell’anno successivo). Va ricordato che, in relazione ai soggetti che aderiscono ad una forma pensionistica complementare non si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in quanto risultano privi del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al fondo pensione.
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