Benefici della “407” basta la dichiarazione e la scheda anagrafico-professional
02/11/2006 – Interpretazioni arbitrarie effettuate da alcuni addetti al lavori sono finite. Il Ministero del Lavoro, conformandosi ad una consolidata interpretazione dei Consulenti del Lavoro nonché da alcune circolari INPS (puntualmente disattese da alcune sedi territoriali dello stesso Istituto), chiarisce che è condizione utile per ottenere i benefici contributivi ai sensi della L. n. 407/1990, art. 8, comma 9; la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l’impiego, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 297/2002, corredata dall’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte dei Centro per l’Impiego. Il documento che ha valore certificativo dello stato di disoccupazione e’ la Scheda Anagrafico-Professionale (o documenti equivalenti che i Centro per l’Impiego abbiano adottato in materia).
Ministero del Lavoro interpello n.25/I/0005516 del 2 novembre 2006
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