Benefici contributivi dell’1% si allarga la platea
19/05/2006 – Devono considerarsi rientranti (beneficio ex Lege n266/2005, commi 361 e 362) anche quei datori di lavoro che sono esonerati dal versamento della contribuzione CUAF perché provvedono direttamente alla erogazione, ai propri dipendenti, dei trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai minimi stabiliti per legge (Enti Morali, ONLUS, associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici), nonché le aziende operanti all’estero in paesi con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale. Per cui le disposizioni fornite in con la precedente circolare INPS (n. 3/2006) devono considerarsi modificate. Il recupero della contribuzione versata in misura superiore potrà essere recuperata inserendo gli importi a credito nel quadro “D” del DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “rec. agev. Legge 266/2005” e dal codice di nuova istituzione “L214”.
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