Il giudice non può sindacare le scelte imprenditoriali
16/12/2000 – Il diritto di iniziativa economica si esprime nella ristrutturazione e nell’estinzione dell’impresa, non meno che nella creazione di essa, ed ancorché ciascuno di questi eventi possa avere riflessi socialmente rilevanti, tutti sono, allo stato attuale della legislazione, liberi da vincoli e controlli di merito. Quindi, il controllo giudiziale sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo non può giungere fino a sindacare l’opportunità e la congruità delle scelte dell’imprenditore; non si può pretendere di sottoporre a condizioni la facoltà di scegliere e di modificare gli assetti organizzativi e produttivi, perchè tale facoltà non trova limiti, né a livello costituzionale né a livello di legge ordinaria, in alcuna contrapposta posizione di vantaggio individualmente attribuita al lavoratore.
Corte di Cassazione -Sezione Lavoro- sentenza n. 15894 del 16 dicembre 2000
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