Orario di lavoro, pieno potere ai sindacati
03/03/2005 – La novità sostanziale sono i rinvii operati alla contrattazione collettiva, questa intesa a tutti i possibili livelli di contrattazione collettiva: nazionale, territoriale, aziendale. Viene chiarito che nell’orario di lavoro sono compresi i periodi in cui i lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenervisi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità. In caso di organizzazione multiperiodale dell’orario di lavoro, costituisce straordinario ogni ora di lavoro effettuata oltre l’orario programmato settimanale (nella contrattazione collettiva). Il riferimento all’anno non deve intendersi come anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) ma come un periodo mobile compreso tra un giorno qualsiasi dell’anno ed il corrispondente giorno dell’anno successivo, tenendo conto delle disposizioni della contrattazione collettiva. Il limite alla durata giornaliera del lavoro e’ fissato nella misura di 13 ore giornaliere, ferme restando le pause. L’ orario normale di lavoro é fissato in 40 ore settimanali da calcolarsi non necessariamente sulla base della settimana lavorativa ma per ogni periodo di sette giorni. L’orario settimanale, sia in presenza sia in assenza di contrattazione applicabile, non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di sette giorni calcolate, come media, su un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi (ovvero un periodo superiore se fissato dalla contrattazione collettiva, ma non superiore a 12 mesi). Per quanto attiene alle modalità di computo delle 48 ore settimanali va tenuto presente che i periodi di ferie e i periodi di assenza per malattia, infortunio e gravidanza non sono presi in considerazione ai fini del computo della media. Quindi, l’arco temporale di riferimento può superare il quadrimestre (ovvero il semestre o l’anno) in quanto nella sua determinazione non vanno computate le assenze dovute a ferie e malattia o periodi equiparabili alla malattia. Mentre tutti i restanti periodi di assenza con diritto alla conservazione del posto restano pertanto ricompresi nell’arco temporale di riferimento, sia pur con indicazione delle ore pari a zero. La durata massima dell’orario di lavoro, pari a 48 ore medie nel periodo di riferimento, si applica anche nei confronti degli apprendisti maggiorenni. Per i lavoratori adolescenti, anche non apprendisti, vige il limite di 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere. Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l’attività lavorativa non può essere prestata per più di 7 ore giornaliere e 35 settimanali. E’ sanzionabile il datore di lavoro che ricorre al lavoro straordinario, oltre il limite delle 250 ore o maggior limite previsto dalla “contrattazione collettiva”, al di fuori delle ipotesi derogatorie (casi eccezionali, forza maggiore, eventi particolari ecc.). Il lavoratore ha diritto ad un intervallo di pausa dall’esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le sei ore nell’ambito dell’orario di lavoro. La pausa minima stabilita per legge e corrispondente a 10 minuti e deve essere fruita consecutivamente. Per i videoterminalisti la pausa e’ pari a 15 minuti (salvo diversa previsione della contrattazione collettiva) per ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Ministero del Lavoro, circolare n. 8 del 3 marzo 2005
Categorie
- Agevolazioni ed incentivi
- Aggiornamenti GPstar Evolution
- Altro
- Annunci e novità
- ANPAL
- Cassa Edile
- Circolari
- Comunità Europea
- Conservazione Sostitutiva Documenti
- Consulenti del Lavoro
- Contratti Collettivi
- Corte Costituzionale
- Corte di Giustizia
- Corte di Giustizia Europea
- Corte Suprema di Cassazione
- Direzione Provinciale del Lavoro
- Documenti Agenzia delle Entrate
- Documenti altri enti
- Documenti non classificati
- Documenti Regioni e Province
- ENPALS
- Enti Giustizia
- Enti Lavoro e Fisco
- Enti Previdenziali/Assistenziali
- Focus
- Garante Privacy
- Guide
- Guide Utilità
- INAIL
- INPDAI
- INPDAP
- INPGI
- INPS
- Ispettorato Nazionale del Lavoro
- ISTAT
- Leggi e Decreti
- Librounico
- Marketing
- Master / Convegni
- Ministero del Lavoro
- Ministero delle Finanze
- Mod. 730
- Mod. 770
- Modulistica
- News
- Procedura GPStar
- Senza categoria
- Statistiche
- Utilità