Fringe Benefit erogati ai titolari di pensione
22/10/2004 – I vantaggi accessori attribuiti al lavoratore dipendente ad integrazione dello stipendio in senso stretto sono da considerare redditi di lavoro dipendente. Il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d’imposta, è responsabile del trattamento ai fini fiscali di questi importi extra-stipendiali. Tale obbligo è esteso all’ente pensionistico nel caso in cui “.il datore di lavoro si trova a corrispondere soltanto il compenso in natura, mentre un ente pensionistico corrisponde il relativo trattamento pensionistico. In questo caso l’ex datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all’ente pensionistico e, in mancanza o ritardo, questi ad acquisire, l’importo del valore da assumere a tassazione unitamente al trattamento pensionistico”. L’Inps ha predisposto un tracciato record al fine di rendere omogenee le attività di fornitura dei dati da parte dei soggetti che erogano fringe benefits.
INPS, messaggio n.33899 del 22 ottobre 2004
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