Svolgimento mansioni superiori, promozione automatica
13/11/2003 – In base all’art. 2103 cod. civ. il lavoratore subordinato, nel caso di sua assegnazione a mansioni superiori ha diritto al trattamento corrispondente all’attività’ svolta e l’ assegnazione diviene definitiva dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi. La previsione da parte della disciplina collettiva del possesso di un titolo di studio per l’attribuzione di una determinata qualifica non impedisce che questa debba essere riconosciuta nel caso di esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni, anche al lavoratore sfornito di detto titolo, salvo che si tratti di qualifiche comportanti mansioni per il cui svolgimento la legge richieda una determinata abilitazione professionale.
Corte di Cassazione -Sezione Lavoro- sentenza n. 17158 del 13 novembre 2003
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