Prescrizione debiti INPS
11/07/2003 – Precisazioni in merito all’effetto interruttivo della prescrizione da riconoscere alle denunce contributive presentate dalle aziende nei termini fissati per il pagamento. Tutti i termini prescrizionali, che non risultino compiuti entro il 31.12.2002, subiscono una sospensione dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004 e ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2004. Ai fini della determinazione del quinquennio, pertanto, il periodo trascorso tra la data in cui i contributi erano dovuti e il 31 dicembre 2002 va sommato al periodo successivo al 1° luglio 2004. Per evitare che maturi il termine prescrizionale, l’Inps dovrà tempestivamente emettere gli avvisi bonari contenenti la dichiarazione espressa di voler esigere il credito contributivo e, quindi, di voler interrompere il corso della prescrizione, ogni volta che le denunce spontanee della ditta, quelle dei lavoratori o qualsiasi altro tipo di regolarizzazione, si riferiscano a periodi arretrati.
INPS, circolare n. 126 del 11 luglio 2003
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