Contributi su ferie non godute, nulla di nuovo
27/06/2003 – A seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 66/2003 l’INPS pone alcune precisazioni. Il decreto delegato ha disposto che, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 2109 codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, periodo che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Per cui la possibilità di ricorrere, da parte dei datori di lavoro, alla c.d. monetizzazione dei periodi di ferie non goduti, è possibile solo con riferimento ai periodi che residuano una volta avvenuta la fruizione effettiva delle 4 settimane. Alla luce anche della nuova disciplina l’Istituto conferma tutto quanto già precisato nelle precedenti circolari (circolari n°186 del 1999 e n°15 del 2002).
INPS, messaggio n.79 del 27 giugno 2003
Approfondimento del dr. Massi Direttore della DPL di Modena
Categorie
- Agevolazioni ed incentivi
- Aggiornamenti GPstar Evolution
- Altro
- Annunci e novità
- ANPAL
- Cassa Edile
- Circolari
- Comunità Europea
- Conservazione Sostitutiva Documenti
- Consulenti del Lavoro
- Contratti Collettivi
- Corte Costituzionale
- Corte di Giustizia
- Corte di Giustizia Europea
- Corte Suprema di Cassazione
- Direzione Provinciale del Lavoro
- Documenti Agenzia delle Entrate
- Documenti altri enti
- Documenti non classificati
- Documenti Regioni e Province
- ENPALS
- Enti Giustizia
- Enti Lavoro e Fisco
- Enti Previdenziali/Assistenziali
- Focus
- Garante Privacy
- Guide
- Guide Utilità
- INAIL
- INPDAI
- INPDAP
- INPGI
- INPS
- Ispettorato Nazionale del Lavoro
- ISTAT
- Leggi e Decreti
- Librounico
- Marketing
- Master / Convegni
- Ministero del Lavoro
- Ministero delle Finanze
- Mod. 730
- Mod. 770
- Modulistica
- News
- Procedura GPStar
- Senza categoria
- Statistiche
- Utilità