Parte lo sconto edili per l’INAIL
03/04/2003 – La riduzione dell’11,50% vige solo per l’anno 2002 ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi; la stessa riduzione non si applica, invece, sul premio speciale unitario artigiani. Il datore di lavoro che ha versato in un’unica soluzione potrà beneficiare dello sconto per sanare eventuali debiti esistenti nei confronti dell’Istituto; riportare il credito INAIL sull’F24 per compensarlo con altri debiti; richiesta del rimborso. Mentre se il datore di lavoro sta versando il premio in forma rateale potrà recuperare il credito già con la seconda rata in scadenza al 16 maggio 2003 ovvero con quelle successive.
INAIL circolare del 3 aprile 2003
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