Fondo garanzia TFR, termini prescrizionali
22/03/2003 – La domanda di ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro per il credito delle ultime tre mensilità di retribuzione interrompe la prescrizione anche nei confronti del Fondo di Garanzia. Quindi, l’interruzione della prescrizione effettuata nei confronti del datore di lavoro ha effetto anche nei riguardi del Fondo. Ne consegue che la prescrizione del diritto relativo a crediti di lavoro quali, appunto, quelli contemplati nel citato art. 2 del d.lvo n. 80 del 1992 deve considerarsi interrotta nei confronti del Fondo di garanzia qualora sia stata presentata dal lavoratore domanda di ammissione allo stato passivo nei confronti del fallimento del datore di lavoro. L’interruzione (decorrente dalla data di ammissione dei crediti al passivo) ha effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura concorsuale.
Cassazione-Sezione Lavoro, sentenza n. 4217 del 22 marzo 2003
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