Contratto a termine “flessibile” con gli iscritti in mobilità
06/03/2003 – L’art. 8, comma secondo, legge 23 luglio 1991 n. 223 ‘ il quale dispone che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi ‘ ha introdotto una fattispecie di assunzione a termine autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella legge 18 aprile 1962 n. 230, la quale prescinde da ogni riferimento a cause oggettive, richieste invece per il contratto a termine in generale dalle cit. legge n. 230 del 1962, in quanto implica solamente, per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato di disoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste di mobilità). Consegue che e’ consentita alla volontà delle parti la proroga del termine iniziale del contratto concluso con un lavoratore in mobilità, purché mantenuta entro il limite massimo complessivo di dodici mesi anche se non sussistono i requisiti per la proroga previsti dalla legge n. 230/62
Cassazione Sezione Lavoro, sentenza n. 3374 del 6 marzo 2003
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