Cumulo pensione anzianità con redditi da lavoro
27/01/2003 – Dal 1° gennaio 2003 è previsto il cumulo totale tra redditi di lavoro autonomo e dipendente con la pensione di anzianità a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative a favore dei lavoratori con anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni semprechè si sia compiuto il 58simo anno di età. Tali requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento. La norma non si applica a chi trasforma il rapporto in part time anche se in possesso di tutti i predetti requisiti. Tale possibilità di cumulo totale può essere applicato anche a chi è già pensionato di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 ed è soggetto ad un regime di divieto di cumulo, purché venga versato entro il 17 marzo 2003 un importo pari al 30% della pensione lorda di gennaio 2003, ridotto di una cifra pari al prodotto tra il trattamento minimo mensile e un numero che risulta dalla differenza tra 95 e la somma dell’anzianità contributiva e anagrafica del pensionato.
INPS, circolare n. 16 del 27 gennaio 2003
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