Si al credito di imposta per assunzione del figlio maggiorenne
11/11/2002 – Al contrario di ciò che avviene per l’opera svolta dai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro – per i quali i compensi non sono ammessi in deduzione e per cui non concorrono a formare il reddito imponibile dei percipienti e pertanto non si può beneficiare del credito d’imposta – l’opera svolta dai i figli maggiorenni e non permanentemente inabili al lavoro può essere deducibili dal redditi d’impresa. In quest’ultimo caso unica prerogativa è che i compensi spettanti a costoro devono essere registrati nel libro paga e nel libro matricola ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori effettivamente versati. Infine, essendo questi redditi (figli maggiorenni) deducibili dal reddito possono, se ci sono tutte le condizioni prescritte, anche dar luogo al beneficio di cui all’art. 7 della legge 388/2000.
Ministero delle Finanze, risoluzione n. 351/E del 11 novembre 2002
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