La reintegrazione è TOTALE
02/10/2002 – Il lavoratore illegittimamente licenziato deve essere reintegrato nel posto occupato al momento del licenziamento. A nulla rileva che nel frattempo sia stato sostituito da altro dipendente. L’ ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di reintegrazione implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato, la cui riammissione in servizio deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie.
Cassazione Sezione Lavoro, sentenza n. 14142 del 2 ottobre 2002
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