Autoliquidazione in caso di regolarizzazione immigrati
10/09/2002 – Possono usufruire dell’agevolazione tutti coloro che, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della citata legge, hanno occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap (risultanti da specifica certificazione medica) che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Il regime agevolativo prevede il pagamento di un contributo forfetario, comprensivo della quota INAIL. Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla Denuncia Nominativa degli Assicurati, i datori di lavoro devono comunicare all’INAIL i seguenti dati:
- codice fiscale del datore di lavoro;
- codice fiscale dei lavoratori assunti;
- data (giorno/mese/anno) della relativa assunzione.
La Denuncia Nominativa degli Assicurati dovrà essere effettuata entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno.
INAIL, circolare n. 58 del 10 settembre 2002
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