Indennità di mobilità allargata
18/07/2002 – A seguito del riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati nell’anno 2002 dalle imprese commerciali, che occupino da 51 a 200 dipendenti, e dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 dipendenti, e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti, l’Inps precisa che l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta ai lavoratori licenziati da 1° gennaio 2002 o che saranno licenziati entro la data del 31 dicembre 2002, in ordine cronologico.
INPS, circolare n. 131 del 18 luglio 2002
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