Co.co.co con facoltà di riscatto
21/06/2002 – Fornite le istruzioni operative per dare la possibilità agli iscritti alla Gestione Separata, di riscattare, fino ad un massimo di 5 annualità e con onere contributivo a carico degli interessati, il lavoro prestato come Co.Co.Co., in periodi precedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla predetta Gestione. La facoltà è concessa, a domanda, al diretto interessato ovvero ai suoi superstiti e può essere esercitata in qualsiasi momento. L’onere è quantificato prendendo a base l’aliquota pensionistica di finanziamento della Gestione separata, vigente alla data della domanda di riscatto.
INPS, circolare n.117 del 21 giugno 2002
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