Disabili, agevolabile un solo veicolo
04/06/2002 – L’esenzione dalle tasse automobilistiche è riconosciuta al veicolo intestato allo stesso disabile, oppure a un familiare di cui egli risulti fiscalmente a carico, in quanto privo di reddito. L’agevolazione può essere riconosciuta relativamente ad un solo veicolo per ciascun disabile. Poi nel caso di coniugi separati l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli dei due genitori separati anche se il figlio portatore di handicap è stato affidato ad entrambi.
Ministero delle Finanze, risoluzione 169 del 4 giugno 2002
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